Accesso Civico “semplice” e Accesso Civico “generalizzato”

Che cos’è

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).

L’Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata all’ufficio Protocollo.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite e-mail all’indirizzo: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it;
  • tramite posta ordinaria: Comune di Dresano, via Roma, n° 3, 20070 Dresano (MI);
  • direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune.

Il procedimento

L’ufficio Protocollo, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile dell’ufficio competente. Il Responsabile, nel caso di accesso civico semplice, entro trenta giorni pubblica sul sito web comune.dresano.mi.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di una richiesta di accesso civico generalizzato, il Responsabile dell’ufficio competente è tenuto a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all’accesso. Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile dell’ufficio competente ritardi o ometta la pubblicazione o non dia riscontro all’istanza, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il Segretario Comunale dott.ssa Paola Maria Xibilia, il quale decide entro il termine di 20 giorni.

Tutela dell’accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

Riferimenti Normativi:

(Accesso Civico “semplice”): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 – bis, L. 241/1990

(Accesso Civico “generalizzato”): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

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Istanza Accesso generalizzato 89 KB
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