Rilascio del Contrassegno invalidi

Il contrassegno invalidi è rilasciato dai Comuni di residenza alle persone con capacità di deambulazione SENSIBILMENTE ridotta (certificata dall’Ufficio di Medicina Legale della Azienda ASL di appartenenza) e ai non vedenti totali.
La sosta del veicolo al seguito della persona disabile detentrice del contrassegno invalidi non è soggetta a limiti di tempo (art. 188, comma 3, DL 285/92); è inoltre gratuita se il veicolo è posteggiato in un parcheggio diverso qualora quello delimitato dalle strisce gialle fosse stato già occupato (es. parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu ).
In Italia si consente il libero transito: – nelle zone a traffico limitato (ZTL e ZSL); – nelle aree pedonali e nelle aree verdi (dove è ammesso il transito di una categoria di veicoli); – nelle corsie e nei percorsi preferenziali il cui transito è ammesso, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi (art. 11, comma 4, DPR 503/96); qualora si fosse sanzionati impropriamente è possibile fare ricorso agli Uffici preposti (Prefetto, art. 203 e 204 del DL 285/92, e Giudice di Pace, art. 204 bis del DL 285/92); – nelle zone ospedaliere, cimiteri ecc.
L’avente diritto, di norma, utilizza l’auto come “protesi” al fine di avere una maggiore mobilità ed una maggiore autonomia negli spostamenti altrimenti impossibile (Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 1030 del 13 giugno 1983).
Il contrassegno può essere utilizzato solo quando l’auto è DIRETTAMENTE al servizio del disabile intestatario del contrassegno. Esso deve essere esposto, in originale, sul parabrezza anteriore del veicolo in modo da essere ben visibile e unicamente quando l’auto è al servizio della persona disabile. Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale (e dell’Unione Europea).

Documentazione necessaria: certificazione medica della ASL – 2 foto tessera – La domanda per la concessione del contrassegno può essere presentata all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di residenza dal diretto interessato o, in caso di impedimento, da un familiare e deve contenere i dati personali e la certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda ASL di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione abbia un’effettiva capacità di deambulazione SENSIBILMENTE ridotta.
Per le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità.
Nel caso di persona non vedente totale è sufficiente il certificato di cecità totale rilasciato dall’ASL, il modulo di domanda e la fotocopia del documento di identità.
In caso di rinnovo del contrassegno invalidi va inoltrata identica istanza allegando una certificazione del proprio medico di fiducia in cui è certificata la persistenza della patologia che ha dato esito al primo rilascio del contrassegno.
Ad ogni cambio di residenza tra comuni diversi la persona intestataria deve presentare una domanda per ottenerne uno nuovo e deve consegnare quello vecchio al comune che lo ha rilasciato.

  • Documenti
Nome File Dimensione
domanda-contrassegno-invalidi-1 32 KB