Assegno di inclusione (A.d.I.): domande dal 18 dicembre 2023

Dal primo gennaio 2024 entra in vigore la nuova misura rivolta ai nuclei familiari che includono almeno una persona disabile, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

L’ Assegno di inclusione (ADI) sostituirà completamente il Reddito di Cittadinanza.

Le domande si potranno presentare già da lunedì 18 dicembre 2023. Si potrà farlo on line sul sito dell’Inps e i patronati e, da gennaio 2024, anche attraverso i Caf, in anticipo rispetto al primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio, con un ISEE (inferiore a 9.630,00 euro). Ciò consentirà il pagamento dell’assegno già dalla fine di gennaio prossimo.

Per ottenere l’Adi, oltre ai requisiti di cittadinanza (vale per italiani, di Paesi Ue e titolari di permesso di soggiorno) e residenza (almeno 5 anni), le persone devono avere un valore dell’Isee non superiore a € 9.360, un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (che considera la presenza di disabili, minori e anziani) o di € 7.560, il caso di presenza di ultra67enni o disabili gravi, un patrimonio immobiliare non superiore a 30mila euro oltre la casa di abitazione), un patrimonio mobiliare fino a 6mila euro. Nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta.

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione (es. – persona con dipendenze, donne vittime di violenza, persone in carico ai servizi psicologici e psichiatrici)

L’indennità ADI sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico. L’importo massimo annuo è di 6.000 €, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità può essere rinnovata per 12 mesi dopo un mese di sospensione e la sua erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare (allo scadere dei periodi di rinnovo sarà sempre prevista la sospensione di un mese).

L’utente potrà presentare la domanda di ADI con modalità telematica all’INPS tramite SPID o presso i Patronati e da gennaio 2024 anche dai Caf: per ottenere il riconoscimento dell’Assegno è necessario avere un’attestazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda.

Per le domande presentate fino a febbraio 2024, se non si dispone di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini dell’erogazione nei mesi di gennaio 2024 e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, si basa sull’ISEE valido al 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, per i primi due mesi del 2024, potrebbe valere la facilitazione secondo cui per le domande presentate senza ISEE in corso di validità, sarebbe usato il valore in vigore nel 2023.
Tuttavia è necessario avere un ISEE valido per i mesi successivi per continuare a ricevere il beneficio.

Per maggiori informazioni:

– Sito Ministero del Lavoro
– Sito Ministero
– Portale INPS